IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi  1  e  2  della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,  nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico  di  mobilita'  per  un  periodo uguale al trattamento CIGS
concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura di
concordato  preventivo  e  successivamente  fallite,   collocati   in
mobilita'  dopo  la fruizione di periodi di trattamento straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste le istanze, con le quali i lavoratori, di cui  all'allegato
elenco  nominativo  -  che  costituisce parte integrante del presente
decreto - gia' dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro  stabilimento
di   Castrocielo   (Frosinone),  hanno  richiesto  la  riattribuzione
dell'indennita' di mobilita', di cui  al  sopra  richiamato  art.  2,
comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato  che  la  societa', dalla quale i suddetti lavoratori
dipendevano, non risulta  essere  stata  ammessa  alla  procedura  di
concordato   preventivo,   ne'   successivamente  fallita,  ne'  aver
usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  ai
sensi della legge n. 56/1994;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter accogliere le istanze di cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  13  novembre
1997,  n.  393,  in  favore dei lavoratori di cui all'allegato elenco
nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto  -
non  e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita', in
quanto l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata  ammessa
alla procedura di concordato preventivo, ne' successivamente fallita,
ne'  aver  usufruito  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale ai sensi della legge n. 56/1994.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  avverso lo stesso e' ammesso ricorso
straordinario   al   Presidente   della    Repubblica    o    ricorso
giurisdizionale,  rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu